Per. Ind. Biagio Montesano

(Specializzazione Elettrotecnica - Specializzazione Meccanica)

tubi.jpgDa quando ha avuto origine l'attività di progettazione, si è sempre proceduto a trovare impianti che dialoghino tra loro con l'unico obbiettivo del confort e del risparmio energetico.

Pertanto l'attività è rivolta alla progettazione sia di impianti elettrici, che di impianti termoidraulici, nonchè antincendio, il tutto sinergicamente integrati con l'esperienza della sicurezza ormai fondamentale per la realizzazione di qualsiasi impianto.

 

L'OBBLIGO DEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI

Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'
articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all'
articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa  pecifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all'
articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;g) impianti di cui all'

articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

 

LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

In materia di sicurezza degli impianti, il nuovo Dm 37/2008, all'articolo 7, comma 6, prevede che nel caso in cui la «dichiarazione di conformità» di cui ai commi precedenti non sia più reperibile o non sia mai stata prodotta dalle imprese installatrici (ferme restando, per queste ultime, la responsabilità pecuniaria prevista dall'articolo 15 del Dm in esame), tale documento venga sostituito da una «dichiarazione di rispondenza», purché si tratti di impianti installati antecedentemente il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del Dm medesimo). La «dichiarazione di rispondenza» si differenzia dalla «dichiarazione di conformità» principalmente per quanto riguarda i soggetti competenti a rilasciarla. Può, infatti, essere redatta, previo incarico da parte del proprietario dell'immobile e a seguito di sopralluoghi e accertamenti tecnici: o da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale, secondo le specifiche competenze tecniche richieste in relazione al singolo impianto; oppure, per gli impianti diversi da quelli indicati nell'articolo 5, comma 2, del Dm in esame, da un soggetto che da almeno cinque anni è responsabile tecnico di un'impresa abilitata a operare nel settore tecnico a cui si riferisce l'impianto (indipendentemente da ogni considerazione relativa all'impresa installatrice).Per quanto concerne il contenuto specifico che la «dichiarazione di rispondenza» deve avere, il Dm 37/2008, a differenza di quanto fatto per la «dichiarazione di conformità» tramite gli Allegati I e II, non fornisce un preciso modello da seguire. È verosimile, pertanto, ritenere che i soggetti abilitati a rilasciare le «dichiarazioni di rispondenza» possano prendere a riferimento l'Allegato II, previsto per i casi in cui la «dichiarazione di conformità» anziché essere resa direttamente dall'impresa installatrice, venga rilasciata successivamente dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto.

 

ENERGIE RINNOVABILI

Oggi le energie rinnovabili sono obbligatorie e la loro quota obbligatoria aumenterà di anno in anno. Ma oggi progettare un impianto di riscaldamento con pompe di calore quanto è efficiente se si parla di zone climatiche in cui il freddo fa da padrone? Cosa stanno migliorando le aziende produttrici di pompe di calore per aumentare lo scoop previsto dalla normativa sempre più rigida.

A queste domande c'è poco da rispondere. Basta vedere le curve di funzionamento dei refrigeratori e si scopre che la resa cala alle basse temperature e di conseguenza lo scoop.

 

LINK UTILI IMPIANTI

CEI.gif C.E.I. Comitato Elettrotecnico Italiano

 

ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza al Lavoro

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Dimensionamento di un disoleatore

ITALGAS - Pagina dove è possibile scaricare gli allegati obbligatori per la fornitura gas